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sabato, Settembre 21, 2024
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Si farmacie presidi sanitari ma con le stesse regole delle strutture accreditate

di Salvatore Gibiino

Purtroppo è così, le 6.000 strutture accreditate esterne che erogano su tutto il territorio nazionale il 65% delle prestazioni specialistiche non sono PRESIDI SANITARI.  Manca tale inspiegabile riconoscimento da   parte dei Ministeri preposti. Eppure tale riconoscimento da parte del Governo nel prosssimo DdL concorrenza è un loro indiscutibile diritto che chiedono fermamente così come il loro coinvolgimento fattivo nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Suscita diversi dubbi la delibera della Regione Piemonte del 12 aprile il cui comunicato stampa recita:

Sarà operativo dal 1° maggio il progetto sperimentale che consentirà ai cittadini piemontesi aventi diritto di eseguire gratuitamente gli esami di holter pressorio, holter cardiaco e elettrocardiogramma in farmacia. Ne hanno diritto coloro che sono affetti da patologie di medio e alto livello, con prevalutazione del rischio cardiovascolare eseguita direttamente in farmacia.

Inoltre grazie al DdL Semplificazioni di prossima emanazione, le farmacie diventeranno dei veri e propri ambulatori di prossimità ed affiancheranno nel territorio medici di base e pediatri di libera scelta. Non più soltanto vendita di farmaci, ma potranno operare attraverso una gamma di servizi molto più ampia rispetto al passato. Tutte le farmacie potranno fare, anche con la ricetta medica, test diagnostici, analisi di laboratorio che richiedono il prelevamento di campioni biologici, potranno eseguire elettrocardiogrammi, holter, spirometrie, prenotazioni di visite e test vari.

L’accordo prevede che sarà il Farmacista, a valutare i requisiti di ammissione alle prestazioni (al massimo tre all’anno per ogni prestazione) di Elettrocardiografia digitale (ECG), registrazione holter ECG e Holter pressorio, rilevazione dinamica della pressione arteriosa ed addirittura non è necessaria la ricetta medica, ma è sufficiente presentarsi in farmacia per la valutazione dei requisiti di ammissione alle prestazioni.

E’ ovvio che tali norme fanno sorgere tantissime perplessità. Una per tutte ci domandiamo con quali competenze può un Farmacista “valutare i requisiti di ammissione alle prestazioni cardiologiche” se per fare questo un cardiologo ha dovuto studiare ben 10 anni? Non sarà certo un Corso di qualche giorno, come prescrive il DdL che lo potrà abilitare.

Per non parlare della mancata conoscenza che il farmacista ha delle Linee Guida e dei Percorsi   Diagnostico-Terapeutici che regolano le prescrizioni dei summenzionati esami cardiologici e delle cadenze con cui effettuarle (alcuni da effettuare ogni anno altri ogni 2 anni), altro che ben 3 l’anno. Questo si chiama DANNO ERARIALE ed iperprescrizione volta solo ai fini di un non ben precisato riconoscimento economico. Inoltre viene by-passato addirittura il Medico di Famiglia in quanto il paziente può andare in farmacia senza ricetta, come dire: oggi non ho niente da fare invece di prendermi un  caffè al bar vado a fare un  ECG, gli dico  che ho affanno tanto paga pantalone.

Addirittura vengono invogliati ad andare in farmacia “pazienti affetti da patologie di medio ed alto livello” ma allora a che servono gli ambulatori specialistici ed addirittura i Pronto Soccorso? In Farmacia questo paziente “affetto da  patologia di alto livello” non troverà un medico che gli potrà immediatamente dare una cura, ma una  prestazione il cui esito gli sarà dato dopo una settimana ed in ogni caso,  dato che non è stata eseguita una visita cardiologica, dovrà sempre andare dal cardiologo per farsi scrivere la terapia. Quindi allo Stato questa prestazione costerà il doppio, per non parlare del ritardo diagnostico e terapeutico che in alcuni casi potrebbe essere pericoloso (vedi l’instaurarsi di una grave aritmia o di una ischemia cardiaca non immediatamente valutata e curata).

Non siamo assolutamente contrari alla Farmacia dei Servizi, ma anzi può essere un importante supporto alla classe medica, ma essa deve essere normata con le stesse regole che regolano le strutture accreditate pubbliche e private (Ospedali e Territorio). Deve esserci un Direttore Sanitario, devono essere locali destinati ad ambulatori, devono sottostare ai requisiti tecnologici dell’accreditamento ed agli ulteriori requisiti previsti dalle Leggi vigenti a tutela della Privacy, della concorrenza, della Certificazione di Qualità ISO 9001, GDPR (Regolamento Generale della Protezione dei Dati),  Formazione  sanitaria del personale, RSPP (responsabile della  protezione dei  dati sanitari), personale addestrato al primo soccorso, Sicurezza sui luoghi di Lavoro ecc. ecc. il tutto nel rispetto della individuazione dei bacini di utenza normati dalle Regioni.

Il dottore Salvatore Gibiino
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