www.asyabahis.org www.dumanbet.live pinbahiscasino.com www.sekabet.net olabahisgir.com maltcasino.net www.faffbet-giris.com www.asyabahisgo1.com www.dumanbetyenigiris.com pinbahisgo1.com www.sekabet-giris2.com olabahisgo.com www.maltcasino-giris.com faffbet.net www.betforward1.org www.betforward.mobi 1xbet-adres.com 1xbet4iran.com www.romabet1.com yasbet2.net 1xirani.com romabet.top www.3btforward1.com 1xbet https://1xbet-farsi4.com بهترین سایت شرط بندی
sabato, Settembre 21, 2024
ComunicaIn
HomePrimo pianoProfessioneLa responsabilità professionale: quali nuove insidie per i medici?

La responsabilità professionale: quali nuove insidie per i medici?

di Dario Riccioli e Filippo Rizzo

In seguito alla riforma del codice penale introdotta dalla L. n. 24/2017 ed alla conseguente incapacità della Procure italiane di chiedere il rinvio a giudizio per gli esercenti la professione sanitaria per i delitti di lesioni e di omicidio colposo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha iniziato a inquadrare le condotte omissive dei medici all’interno di altre ipotesi di reato, diverse da quelle di cui all’art. 590 sexies cp.

In particolare, sempre più spesso i tribunali inquadrano le condotte omissive dei medici all’interno del reato di omissione di atti di ufficio, di cui all’art. 328 cp.

Ciò è stato determinato, da un lato dalla impossibilità (certamente non assoluta) di formulare – all’esito delle indagini preliminari – una ragionevole previsione di condanna dell’indagato per i reati di lesioni o di omicidio colposo; dall’altro, dalla necessità di continuare a garantire alle presunte vittime del reato una garanzia e una tutela legale, anche davanti al giudice penale.

La giurisprudenza “creativa” formatasi negli ultimi anni, rappresenta certamente una nuova insidia per l’esercente la professione sanitaria, anche alla luce del fatto che il delitto di cui all’art 328 cp è un reato istantaneo e di mera condotta, per la cui sussistenza non è necessario l’accertamento della causalità tra condotta ed evento (naturalistico).

A tale proposito, in questo breve articolo, si darà conto di una recente sentenza, la n. 11085 del 17 gennaio 2024, con cui la Corte di Cassazione, sez. VI ha affrontato nuovamente il tema del rifiuto, da parte del medico di guardia medica (oggi “medico di continuità assistenziale”), di effettuare una visita domiciliare, richiamando un precedente orientamento secondo cui tale condotta è suscettibile di integrare il delitto di rifiuto di atti d’ufficio, previsto dall’art. 328 c.p., il quale prevede che: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”.

In particolare, la Corte ha ritenuto legittima la decisione dei giudici di merito, che – previa assoluzione per il delitto di omicidio colposo – avevano condannato per rifiuto di atti d’ufficio un medico di guardia medica operante nella provincia bolognese, il quale aveva omesso di effettuare una visita domiciliare ad un paziente che lamentava, telefonicamente, sintomi preoccupanti, consistenti in “un forte bruciore allo sterno accompagnato da irradiazione di dolore sulle braccia e sulle dita delle mani”. In questo caso, il medico si è limitato a “diagnosticare telefonicamente una gastroenterite, che, successivamente, è risultata essere un infarto che ha portato al decesso dell’uomo”.

Pertanto, è opportuno precisare che il sanitario non è stato condannato per omicidio colposo in quanto reo di aver cagionato la morte del paziente (responsabilità ipotizzabile soltanto all’esito di un giudizio controfattuale che dimostri che, qualora il medico avesse effettuato correttamente la visita domiciliare, il paziente si sarebbe salvato), bensì per il diverso delitto di rifiuto di atti d’ufficio.

Tale reato, anche ove applicato nell’ipotesi di mancata esecuzione di una visita domiciliare, punisce la semplice realizzazione della condotta omissiva, ciò a prescindere dalle conseguenze che ne siano derivate: infatti, secondo la Corte, trattandosi di un reato di pericolo, a nulla rileva che lo stato di salute del paziente risulti in concreto meno grave di quanto potesse eventualmente prevedersi.

Le argomentazioni poste a fondamento della condanna del sanitario si fondano, essenzialmente, sulla delimitazione giurisprudenziale dei confini della discrezionalità del medico di guardia medica nell’interpretazione del precetto di cui all’art. 13 d.P.R. 41/1991, il quale dispone che: “Il medico che effettua il servizio di guardia in forma attiva deve presentarsi, all’inizio del turno, presso la sede assegnatagli e rimanere a disposizione, fino alla fine del turno medesimo, per effettuare gli interventi domiciliari o a livello territoriale che gli saranno richiesti”.

Secondo la Corte, infatti, pur spettando, in astratto, unicamente al medico di guardia valutare la necessità e l’urgenza di una visita domiciliare (sulla base della propria esperienza e della sintomatologia riferitagli dal paziente), tuttavia ed in concreto, “tale valutazione è sindacabile dal giudice di merito, in forza degli elementi di prova sottoposti al suo esame, per accertare se la valutazione del sanitario sia stata correttamente effettuata sulla base di dati di ragionevolezza, desumibili dallo specifico contesto e dai protocolli sanitari applicabili, oppure costituisca un pretesto per giustificare l’inadempimento dei propri doveri”; basterebbe, infatti, anche un semplice dubbio sulle condizioni del paziente ad imporre al sanitario di effettuare la visita domiciliare, ciò al fine di sincerarsi personalmente delle effettive condizioni dello stesso.

La Corte, infine, qualifica l’eventuale sussistenza di “altre esigenze di servizio” (quali, ad esempio, la contemporaneità di più richieste di intervento urgente da parte di distinti pazienti) come una possibile causa di esclusione del dolo del sanitario (c.d. “cause di esclusione della colpevolezza”) che consentirebbe di ipotizzare in capo al medico unicamente una mera negligenza nella violazione della regola cautelare, non suscettibile di integrare l’elemento soggettivo del dolo richiesto dall’art. 328 c.p., che, secondo la giurisprudenza, richiede: “(…) che l’agente abbia la consapevolezza che il proprio contegno omissivo violi i doveri impostigli (Sez. 6 n. 33565, del 15/06/2021, Rv. 281846) tra i quali rientrano quelli delineati nel sopracitato art. 13 d.PR. n. 41 del 1991”.

Dunque, alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, la discrezionalità medica avente ad oggetto la necessità e l’urgenza di una visita domiciliare risulta essere soggetta al sindacato del Giudice penale, con conseguente possibilità di configurare una responsabilità in capo al sanitario di guardia medica per il delitto di rifiuto di atti d’ufficio.

Tuttavia, la lettura della motivazione della sentenza sopra richiamata impone un’ulteriore riflessione con riferimento alla possibilità che tale orientamento possa essere esteso anche al medico di medicina generale, nell’ipotesi in cui lo stesso ometta di effettuare una visita domiciliare; ciò, come detto, a prescindere dalle conseguenze concrete che siano derivate da tale omissione.

Ed infatti, in tal caso, la norma di riferimento è l’art. 33 dell’Accordo Collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – concluso ai sensi dell’art. 8 del D.L. 502/92 (come modificato ex D.L. 517/93 e D.L. 229/99) – il quale, al comma 1, prevede che: “L’attività medica viene prestata nello studio del medico o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilità dell’ammalato”.

Il comma 2 della suddetta disposizione prevede, inoltre, che: “La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo”; ne consegue che – secondo alcune interpretazioni – l’obbligo, in capo al medico di medicina generale, di effettuare una visita medica domiciliare sussisterebbe soltanto ove essa venga espressamente richiesta dal paziente.

Tuttavia, tale tesi appare tutt’altro che condivisibile, ciò in quanto un’interpretazione sistematica dell’intero Accordo Collettivo impone di evidenziare anche il precetto cautelare contenuto nel comma 4 del medesimo art. 33, il quale prevede espressamente una regola diversa per le ipotesi in cui il medico di medicina generale, a seguito dell’avvenuta anamnesi telefonica del paziente, ritenga sussistere un’ipotesi di “chiamata urgente”, disponendo che: “La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile”.

Ne consegue che la visita domiciliare sarebbe obbligatoria tutte le volte in cui, dal riferito del paziente, sembrerebbero emergere i presupposti di un’urgenza.

L’art. 33 comma 4 dell’Accordo Collettivo obbliga, pertanto, il medico di medicina generale al compimento di un’attenta anamnesi (anche telefonica) del paziente, così che egli possa essere in grado di accertare se si trovi dinnanzi ad una “chiamata urgente”.

Del resto, una simile interpretazione trova conferma anche in ulteriori pronunce della giurisprudenza di legittimità, da cui si evince come il medico di base non possa limitarsi unicamente a svolgere una funzione meramente amministrativa, consistente nella mera prescrizione di farmaci o nel suggerimento al paziente di effettuare una visita presso lo specialista competente per la sintomatologia riferita, ma debba procedere ad un’accurata visita dello stesso, specie laddove si sia in presenza di una sintomatologia evidente ed agevolmente riconoscibile (Cass. Pen. sez. IV gennaio 2018 n. 3869); ed è altrettanto evidente che, nel caso di anamnesi telefonica che implichi un riferito potenzialmente preoccupante, un’accurata visita del paziente possa essere effettuata unicamente recandosi presso il suo domicilio.

Pertanto, alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali, appare opportuno che il medico di guardia medica o di medicina generale, ove gli venga riferita telefonicamente una sintomatologia potenzialmente grave, provveda senz’altro ad effettuare la visita domiciliare, essendo legittimato ad astenersi unicamente nel caso in cui sussistano “altre esigenze di servizio”, che il sanitario dovrà aver cura di documentare al fine di evitare di incorrere responsabilità penale per il delitto di rifiuto di atti d’ufficio, fermo restando l’obbligo, in capo al medico, di invitare il paziente a recarsi immediatamente presso il Pronto Soccorso più vicino, per compiere ulteriori e più specifici accertamenti.

Tale nuovo orientamento giurisprudenziale, particolarmente orientato alla difesa delle presunte vittime, sarà estensibile a tutti i medici che prestano servizio nelle vesti di pubblici ufficiali, aprendo nuovi scenari investigativi per le Procure italiane e rinnovati procedimenti contro gli esercenti la professione sanitaria.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -ComunicaIn

I PIÙ LETTI