lunedì, Marzo 10, 2025
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Siamo un popolo di circa 60 milioni di giuristi

di Danilo Crapio

Siccome viviamo in un paese dove in modo disordinato, se non anarchico, tutto (o quasi) “è così se CI pare”, anche le norme che dovrebbero governare la nostra convivenza, soggiacciono a quel “ci”.

E così, da chiare rigide e rigorose, come dovrebbero essere, quelle norme diventano nebulose, fragili ed opinabili a seconda di come “ci” piace o “ci” conviene interpretarle. Ciò perchè siamo un popolo di circa 60 milioni di giuristi e non a caso si dice che “ogni testa è un tribunale”.

Questa riflessione un po’ pittoresca ma non infondata, fa da base o da cappello alla seguente descrizione di quel che succede fra amministrazioni scolastiche, medici di famiglia e genitori di un qualsiasi alunno/alunna che si ammala e quindi si assenta dalla scuola o, comunque, si assenta dalla scuola anche se forse (forse!) sia in buone condizioni di salute.

1a) Il decreto legge Caivano prescrive che le amministrazioni scolastiche pretendano l’esibizione di un certificato medico di avvenuta guarigione dopo (DOPO, non prima) che siano trascorsi 10 giorni di assenza.

1b) Il suddetto DL non prevede che il medico chimato a certificare la guarigione dopo dieci giorni di assenza per malattia la abbia già certificata fin dal primo giorno in cui si è manifestata: con la conseguente prescrizione di diagnosi e prognosi; e solo dopo la conseguente “giustificazione” dell’assenza dalla scuola per un periodo adeguato al raggiungimento della guarigione.

1c) Ne consegue che il medico, qualora non sia stato informato dai genitori dell’alunno/a fin dall’insorgere di una qualche malattia, e pertanto non l’abbia potuta accertare, è comunque tenuto a certificare una guarigione (da che cosa?) dopo 10 giorni di assenza dalla scuola.

1d) Da ciò già si evince che il DL ha una falla: infatti prevede che un medico certifichi una avvenuta guarigione da qualche malattia di cui fin dal suo insorgere non sia stato messo in grado (o addirittura obbligato) a certificarne la sussistenza ed a stabilirne la prognosi.

2) L’amministrazione scolastica, tenuta a monitorare e a controllare le assenze degli alunni anche per malattia, è abilitata dalla norma ad esigerne la certificazione di guarigione dopo dieci giorni di assenza, ne pretende l’acquisizione anche prima della scadenza prescritta, prefigurando che, in mancanza, potrebbero derivarne conseguenze negative per il voto di condotta o, addirittura, per il buon esito dell’anno scolastico; anche se l’unica certificazione di malattia “in deroga” accettabile e valida in tal senso è esclusivamente quella prodotta da accesso in pronto soccorso o da ricovero ospedaliero.

Ciò dovrebbe essere chiarito ai genitori dalle stesse amministrazioni scolastiche!

3) I genitori, i quali spesso non segnalano al medico di famiglia l’insorgere di uno stato di malattia dei figli, altrettanto spesso vengono condizionati da tali irregolari richieste delle amministrazioni scolastiche, e pertanto pressano il medico per ottenere certificazioni di guarigione per periodi inferiori alla scadenza (10 giorni!).

Per concludere, è evidente che, se non interverranno nette direttive volte a far rispettare univocamente da tutti gli istituti scolastici le prescrizioni stabilite dalla legge, lo stato di confusione e malcontento fra genitori e amministrazioni scolastiche non potrebbe che aumentare, e così pure quello fra genitori e medici di famiglia, che sono continuamente vessati nel dover produrre certificazioni che in certi casi, secondo la legge, potrebbero configurare un falso ideologico.

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