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sabato, Settembre 21, 2024
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Sintesi normativa della tutela del personale sanitario dalle aggressioni

di Bruno Messina

I fenomeni di violenza nei confronti del personale sanitario sono aumentati in maniera allarmante negli ultimi anni. Le aggressioni fisiche e verbali contro medici e paramedici costituiscono una minaccia sia per la sicurezza degli operatori sanitari che per la qualità dell’assistenza medica fornita alla comunità.
I numeri resi noti da INAIL e ONSEPS (Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e Socio-sanitarie), relativi al 2023, sono impressionanti: 16000 aggressioni denunciate con 18000 operatori coinvolti; 2/3 donne e in primo luogo infermieri, poi medici e OSS, con il 26% delle aggressioni fisiche e il 68% verbali, e nel 59% dei casi è stata provocata una contusione.
Per arginare il fenomeno il legislatore nazionale nel 2020 ha emanato la Legge n. 113/2020, con cui vennero introdotte varie misure, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione presso il Ministero della Salute di un Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e Socio-sanitarie, l’inasprimento delle pene per i responsabili di aggressioni, iniziative di informazione e specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi. Questa legge venne approvata nel corso dell’emergenza pandemica da Covid-19 ed era il frutto di quella diffusa gratitudine nei confronti del personale sanitario che, da un anno ormai, lavorava incessantemente nella cura delle persone contagiate. La legge introduceva anche la perseguibilità d’ufficio, e non più a querela della persona offesa, dei reati di percosse (articolo 581 del codice penale) e di lesioni non gravi (articolo 582 del codice penale) in caso di violenza commessa a danno di un operatore sanitario, già aggravata ai sensi dell’articolo 61, numero 11-octies. Conseguentemente, l’operatore sanitario o socio-sanitario non doveva più – e non dovrà più – sporgere la querela entro 90 giorni dalla violenza subita, perché la polizia giudiziaria e il pubblico ministero procederanno d’ufficio non appena avranno notizia del reato, attraverso un referto del pronto soccorso o di altre sedi sanitarie o tramite il verbale dell’intervento delle forze dell’ordine o con qualsiasi altra modalità.
Trascorsi due anni dall’entrata in vigore della Legge 14 agosto 2020, n. 113, il legislatore, con l’art. 16 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34 (c.d. decreto bollette), intervenne nuovamente per inasprire le pene in caso di aggressioni ai danni del personale sanitario e socio-sanitario. Dopo aver introdotto nel 2020 la circostanza aggravante di cui all’art. 583 quater, comma 2, codice penale, in caso di lesioni gravi e gravissime commesse ai danni di medici e sanitari, il D.L. 34/2023 inserisce, riformulando la stessa disposizione, un inasprimento delle pene in caso di lesioni personali semplici commesse nei confronti dei medesimi soggetti.
Ai superiori interventi legislativi è seguito il recentissimo Decreto Legislativo del 19 marzo 2024, n. 31, entrato in vigore lo scorso 4 aprile, che ha coordinato le modifiche apportate nel 2022 al codice penale prevedendo la procedibilità d’ufficio in qualsiasi caso di lesioni personali nei confronti dei professionisti sanitari – ossia qualora si tratti di lesioni lievi, gravi o gravissime. Dunque, non occorrerà alcuna querela dal parte di medici o infermieri, poiché a seguito del verificarsi di una aggressione nei confronti di questi ultimi l’autorità giudiziaria procederà direttamente perseguendo i colpevoli.
Questo è in estrema sintesi il quadro normativo.
Tuttavia, nonostante l’impegno del legislatore, posto che il fenomeno si è mostrato in continua crescita, atteso che l’aumento delle sanzioni e l’introduzione della procedibilità d’ufficio non sembra abbiano arginato le aggressioni, ci si domanda se la risposta migliore, piuttosto che quella repressiva, sia invece la prevenzione.

L’avvocato Bruno Messina
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